COSA È LA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

OCC Modello Torino

Cosa è il processo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento?

Lo strumento della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è un procedimento con il quale un soggetto, il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, attraverso l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Cosa è la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento?

I soggetti sovraindebitati che non possono ricorrere alle procedure concorsuali, e sono quindi esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere attraverso questa procedura la crisi da sovraindebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

Chi può accedervi?

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  1. Il Consumatore
    Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali.
  2. Imprese minori
    Le imprese minori devono adempiere le condizioni seguenti:
    1. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00.
    2. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento l'impresa non deve avere realizzato ricavi lordi superiori ad € 200.000,00 all’anno.
    3. L'impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore ad € 500.000,00. 
  3. Imprese agricole
    Le imprese agricole sono quelle imprese che svolgono le attività agricole definite dall'art. 2135 codice civile. 
  4. Imprese start up innovative
    Le imprese start-up innovative sono le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge e sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese.
  5. Professionisti, artisti o lavoratori autonomi
    I liberi professionisti, artisti oppure lavoratori autonomi sono coloro che non svolgono attività di impresa.

Chi NON può accedervi?

L’istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando il debitore:

  1. è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  2. è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;

  3. ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

  4. ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
  5. ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 

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