L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento, ne valuta il rispetto dei presupposti normativi e nomina un professionista (il cosiddetto "Gestore della Crisi") che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, assisterà il Debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente assistito da un legale di fiducia e sotto il controllo del Tribunale può, in alternativa:
Indicando gli importi e i tempi stabiliti per saldare in tutto o in parte i debiti, è possibile formulare una proposta di accordo con i Creditori. L'accordo è concluso se i Creditori favorevoli rappresentano almeno il 60% del debito.
La modalità di funzionamento ricalca quella dell'accordo con i Creditori (opzione precedente), ma il parere favorevole dei Creditori non è richiesto ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da consumo/famiglia: in questo caso infatti, è possibile proporre un piano di ristrutturazione del debito solo se il Debitore riveste la qualifica di Consumatore. Sono esclusi i debiti contratti da un’attività professionale o d’impresa in corso.
In questo caso il Debitore e il Gestore della Crisi individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti: sarà quindi possibile chiedere la liquidazione del patrimonio. All’esito della procedura di gestione della crisi il Debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di cancellare i debiti che non sono stati pagati in parte o del tutto.
Il vantaggio, per chi si avvale di una di queste procedure, è l’esdebitazione (ossia “la liberazione dai debiti”). rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del Debitore o al piano del Consumatore; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Presentazione OCC Modello Torino presso il Tribunale di Torino