Il sovraindebitato che intende sistemare la propria situazione debitoria (comprendente tutti i debiti di cui si dispone), così come indicato nell’art. 6 Legge 3/2012.
Tramite i modelli disponibili su questo sito nella sezione Moduli e con l’ausilio di un professionista (Avvocato, Commercialista, Notaio).
1. Accordo del Debitore
2. Piano del Consumatore
3. Liquidazione di tutti i beni
Scopri di più nella sezione Cosa fa l'OCC.
La domanda di nomina deve contenere tutti i dati del debitore nonché la propria situazione attiva e passiva al fine di agevolare l’OCC nel proprio incarico.
Per sistemare la propria situazione debitoria.
È il soggetto che assisterà il debitore durante tutta la procedura: dalla presentazione dell’istanza per la nomina da parte dell’OCC del Gestore della Crisi fino alla conclusione del procedimento anche esdebitativo.
Il Gestore della Crisi deve fornire ausilio al debitore e al suo consulente nella predisposizione della domanda che verrà poi presentata in Tribunale, redigendo la relativa relazione accompagnatoria.
No, con la presentazione dell’istanza di nomina non si sospende alcuna procedura esecutiva. Sarà possibile la sospensione, solamente, se previsto dal provvedimento del giudice delegato dopo che è stato presentato ricorso e che ne sia stata decretata l’ammissione da parte del Giudice Delegato.
Contributo unificato di € 98,00 e marca da bollo da € 27,00.
Si, e sono indicate nell’art. 16 Legge 3/2012.
La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione del debito rivolto ai privati ed alle piccole imprese che permette di pagare i debiti che si riescono a pagare e di cancellare i rimanenti (qualora ne sussistano i presupposti di legge).
Per accedere al procedimento il debitore si deve trovare in una situazione di sovraindebitamento. Si trova in questa situazione chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Tale situazione può derivare da problemi imprevisti relativi alla salute, famiglia, lavoro.
L’Organismo di Composizione della Crisi è un ente terzo e imparziale istituito dalla legge per assistere il debitore in tutte le fasi della procedura di composizione della crisi.
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Il debitore può accedere alla procedura rivolgendosi direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente anche senza l’assistenza di un legale. Continua a leggere per maggiori informazioni >